Documenti da tenere sempre a bordo:
La denuncia di sinistro va fatta entro tre giorni dalla data di accadimento (art.1913 Codice Civile).
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.
La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purché dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax;
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
Per il danno a cose :
Per le lesioni personali del conducente, inoltre :
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.
Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:
o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.
Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.
In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni.
Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori.
La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.
Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.
Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del danno.